L’ABC dello statuto federale FIJLKAM 3

L’ABC dello statuto federale FIJLKAM 3

Questo giovedi’ la rubrica “L’ABC dello statuto federale FIJLKAM” del maestro Silvano Addamiani, VIII Dan, ci porta ad analizzare gli articoli 4, 5 e 6 dello statuto federale. In particolare ci si sofferma sul fatto che i club che svolgono attivita’ non agonistica non abbiano diritto di voto, regolamento contrario ai principi fondamentali del CONI […]

Pubblicato da S. Addamiani il 3 Apr 2015 in Roma

Questo giovedi’ la rubrica “L’ABC dello statuto federale FIJLKAM” del maestro Silvano Addamiani, VIII Dan, ci porta ad analizzare gli articoli 4, 5 e 6 dello statuto federale. In particolare ci si sofferma sul fatto che i club che svolgono attivita’ non agonistica non abbiano diritto di voto, regolamento contrario ai principi fondamentali del CONI a cui ogni federazione dovrebbe attenersi (si veda l’allegato in calce). Buona lettura!

 

Nella nostra lettura, tra le pagine dello statuto federale ci siamo imbattuti nell’articolo n°3 “PATRIMONIO”.

Nulla da dire se non prendere atto che abbiamo un bene in comune, augurandoci che cresca in futuro e che non si disperda.

 

Eccoci così giunti all’articolo n°4 che recita: “LE SOCIETA’ SPORTIVE”

A noi, quest’articolo, ci sembra un pò stantio: logico nella forma e antico nei contenuti.

 

Il comma “E” afferma che “[le societa’] abbiano a disposizione un impianto idoneo all’attività sportiva federale […]”.

Ora, cosa s’intende, nei nostri tempi, impianto idoneo?

Sessant’anni di tecnologia hanno trasformato questo primitivo concetto d’idoneità. Le forme di aggregazionismo sociale sono cambiate e si sono trasformate in forme più agili e più attuali. Perché non rimodellare anche gli impianti nella modernità del presente? Ci sono società, circoli, o organismi che attualmente espletano attività sportiva e con essa anche sport contemplati nella Federazione in modi diversi.

La definizione d’impianto idoneo cosa vuol dire? Per la Federazione è un qual cosa di obsoleto concetto non rinnovato da tanto tempo. A nostro parere ogni sede è idonea, purché abbia le opportune protezioni contemplate per la disciplina praticata e i relativi servizi igienici. Cosa occorre di più per i nostri sport?

Voi delle arti marziali non avete mai fatto le vostre attività sportive al mare? Sulla sabbia? O nei campi di fieno in montagna? O su strati di foglie nei boschi? O su uno strato di segatura ricoperta da un telo o su foglie di granturco,molto in uso al sud, sempre contenute in un telo cerato?

Molte aggregazioni sono nate nei posti e con le protezioni da me citate e sono state affiliate, senza alcun controllo. In fondo a cosa serviva il controllo? E quali sono i controlli se non ci sono le direttive attuali a tale proposito? Cerchiamo il semplice e l’essenziale e troveremo il vero.

In un’aia di una casa colonica, in una baita in montagna, o in un casotto in riva al mare, si possono benissimo espletare quelle forme sociali di aggregazionismo e di partecipazione allo sport con tutto il resto dell’apparato burocratico e con la continuità che vi necessita.

Ridefiniamo il concetto d’idoneità e con ciò, crediamo, apriremo maggiori possibilità di aggregazioni per i nostri sport.

A Brunico, in Val Pusteria, eravamo negli anni 70 e con il consenso Federale trasformammo un complesso nato come stalla bovina a sede di allenamento collegiale della nazionale italiana senior di judo e negli anni a seguire ci svolgemmo anche molti gran premi internazionali.

Come è strana la vita, in specie quella burocratica!

Il comma “F” sempre dello stesso articolo dice anche che una società per essere costituita deve avere un insegnante tecnico qualificato dalla Federazione ed inquadrato nelle categorie di allenatore, istruttori, maestri o  maestri benemeriti.

L’articolo in oggetto è ben strutturato ma l’applicazione pratica è mal concepita perché nel ruolo di insegnanti, la Federazione considera anche quelli nati nelle regioni con i concorsi regionali, particolare importante non vi sembra? L’unità nazionale dell’insegnamento del judo dov’è? Anche in questi casi compaiono le deleghe. L’eccezionalità, l’adottamento. Ma le responsabilità chi se le piglia?

 

Arriviamo così all’articolo n°5 “DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETA’ SPORTIVE”

Questo articolo ti da sicurezza perché parla di diritti, ma fateci caso, nel comma “A” si dice anche di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie” . Questa piccola parola che si frappone fra i due momenti della frase – cioè la parola “secondo” – mette in dubbio la certezza della partecipazione. Ma cosa dicono queste norme? Andremo a scoprirlo nel proseguo della nostra lettura.

Il comma “C” sempre di tale articolo ci dice anche che le società sportive hanno la possibilità “di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIJLKAM e dal CONI”.

Quale è la strada per poterne usufruire? Troveremo le risposte altrove? Attendiamo e andiamo avanti.

 

Ed ora entriamo nel grande articolo n°6 “ I VOTI”

Poiché i voti sono la nostra unica arma democratica, dobbiamo attentamente esaminare ogni suo comma di questo articolo.

 

Al punto n°1 comma “B” recita: “[Nelle assemblee acquisiscono il diritto al voto di base le societa’sportive che] abbiano svolto attività agonistica, riportando almeno un punto….[…] e che partecipino alla attività ufficiale della Federazione”.

In tale asserzione troviamo subito una controversia con I PRICIPI FONDAMENTALI DEL CONI (si veda allegato) nel suo punto 4 “PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA INTERNA A BASE COLLETTIVA”, che cita nella sua prima parte: “Hanno diritto ad un voto le associazioni e le società che abbiano maturato un’anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a condizione che […] abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva […]”.

Al successivo punto si precisa poi che: “le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, ai fini della definizione del  carattere di continuità dell’attività svolta, dovranno stabilire i requisiti MINIMI DI PARTECIPAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI VOTO. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistica, amatoriale e promozionale, svolta nell’ambito dei programmi federali”.

 

La controversia nasce perché  la Federazione FIJLKAM non riconosce e nessuna attività amatoriale o promozionale, che dia dei voti alle società che effettuano tale attività, escludendole di fatto dal diritto di voto.

 

Una piccola omissione può cambiare il volto di una realtà.

 

continua…

Principi Fondamentali del CONI

Statuto federale FIJLKAM – ultima versione aggiornata a dicembre 2014

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  1. Comino says:

    idoneità: ci sono delle normative…Brunico, forse si riferisce a San Lorenzo di Sebato, però non era una stalla era un foro Boario, dove cioè si compravano e vendevano vacche, mi pare molto coerente…

  2. Porcari Giuseppe says:

    Al di là di quanto recita lo Statuto nell’art 5 sui diritti e doveri delle società sportive, viene da chiedersi: ma le società della nostra Federazione si sentono rappresentate dalla stessa?
    Nei diritti e nei doveri delle società c’è anche quello di essere tutelate dall’organismo che vive di prima grandezza dai frutti che le società’ sportive con grandi sacrifici, generano con i loro atleti? Ci sembra che questo indispensabile patrimonio ( senza le società e gli atleti la Federazione non esisterebbe) venga solo strumentalizzato dalla Federazione per raggiungere i propri fini di mera convenienza( contributi CONI,e rapporti interpersonali con le istituzioni) lasciando le società prive di quella doverosa rappresentanza, di cui spesso le stesse società hanno bisogno per sentirsi orgogliose di una APPARTENENZA.
    Non è solo il simbolo FIJLKAM che qualifica gli aderenti, al rapporto con la stessa FEDERAZIONE.
    Il debole filo conduttore che attraverso le strutture periferiche,apparentate con la struttura centrale per un controllo territoriale di ubbidienza,fa si che la FEDERAZIONE si disinteressi delle esigenze delle società e non fa sentire la propria presenza di sostegno, abbandonandole,senza quel rapporto diretto, esercitato solo dai Comitati Regionali, spesso in preda agli umori di simpatie o antipatie verso quella o questa società. L’ abbandono poi viene più rimarcato quando il rapporto tra le società e gli enti locali, viene premiato per la capacità di relazione,personale, delle società con il politico di turno, non certamente per la presenza del riconoscimento della nostra sigla Federale, che per una mancanza di una politica sportiva diretta sul territorio ci rende invisibili.
    Ci sono dei bravi Presidenti di comitati Regionali, che se non sviluppassero ,di loro iniziativa le proprie capacità organizzative, finirebbero per essere dei piccoli uscieri legati ai dettami delle semplici e scontate circolari federali.
    GRAZIE A QUESTI, A TUTTE LE SOCIETA’, AGLI INSEGNANTI, AGLI ATLETI ED A TUTTI GLI APPASSIONATI IL NOSTRO JUDO E’ ANCORA VIVO.

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